Statuto di Alkaest


 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

 

Nell'anno millenovecentonovantotto, il giorno sei del mese di ottobre.

Tra i sottoscritti: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

si conviene e stipula quanto segue:------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 1 - E' costituita tra i comparenti una Associazione Culturale con la seguente denominazione “Associazione Culturale ALKAEST”, che potrà essere denominata brevemente “Associazione Alkaest”. ------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 2 - L' Associazione ha sede in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n.27.--

ARTICOLO 3 - La durata della Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue i suoi fini sociali attraverso l’esercizio, la promozione e la ricerca di attività culturali, artistiche, ricreative anche fisiche, sportive e alimentari, volte alla formazione e al miglioramento della persona in tutti i suoi aspetti sia fisico, biofisico e spirituale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita e delle espressioni dell'essere umano: -----------------------------------------------------------------------------------per quanto compete le attività artistiche, a tal fine, l’Associazione potrà organizzare mostre, concorsi, premi, seminari, convegni, corsi di fornlazione e altro al fine di promuovere l' Arte come momento di crescita della singola persona o dell’ambiente sociale in tutte le sue più variegate  forme;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

per quanto compete l' attività culturale, a tal fine, l' Associazione potrà organizzare e gestire seminari, manifestazioni e corsi di crescita e conoscenza interiori, sia in gruppo che singolarmente, fatti anche da altre associazioni similari, volti a migliorare la qualità della vita delle persone; con possibilità di sedute/trattamenti rilassanti e/o meditativi.--------------------------------------------

per quanto compete le attività fisiche e studio della alimentazione, a tal fine, l’Associazione potrà organizzare e gestire manifestazioni, tornei, corsi di formazione o di pratica fisica e alimentare in tutte le sue forme, presso le proprie sedi o in altre associazioni similari, in gruppo o singolarmente;-per quanto compete l' attività sportiva, a tal fine, l’Associazione provvederà all’avviamento allo sport agonistico nelle discipline dilettantistiche scelte ogni volta in base alle capacità di insegnamento dall’Associazione, con preponderanza verso le discipline orientali, per le quali l’Associazione accetterà e applicherà lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.------------------------------------------------------------

 per quanto compete l' attività ricreativa, a tal fine, l' Associazione potrà organizzare iniziative anche turistiche, incontri e manifestazioni atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di socialità, di svago, di sviluppo e di riposo dei Soci.-----

ARTICOLO 5 - Sono organi dell' Associazione: ------------------------------------------------------------

a)      L' Assemblea dei Soci,------------------------------------------------------------------------------------

b)      Il Consiglio Direttivo; ------------------------------------------------------------------------------------

c)      Il Presidente; ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 6 - a Comporre il Consiglio Direttivo, per i primi cinque anni, vengono nominati i signori; Pettinari Sandra, Picozzi Paolo, Manni Flavio; come sopra meglio generalizzati.--------------

Il Consiglio Direttivo così composto nomina quale Presidente la Signora Pettinari Sandra, come Vicepresidente Picozzi Paolo e come Segretario Manni Flavio; come sopra meglio generalizzati.----

ARTICOLO 7 – l’Associazione è retta dallo Statuto che, composto di n.30 (trenta) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale, che dai medesimi viene approvato e sottoscritto.-----------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 8 - il primo bilancio si chiuderà al 31 Dicembre 1998.--------------------------------------

   

LETTERA "A" al n____di repertorio

STATUTO

TITOLO 1°

Denominazione - Sede - Oggetto – Durata.

Art.l) E' costituita una Associazione culturale sotto la denominazione "Associazione culturale ALKAEST", che potrà più brevemente essere denominata "Associazione Alkaest".

Art.2) L' Associazione ha sede in Città di Castello (PG), in Corso Vittorio Emanuele n. 27 e potrà avere altre sedi secondarie.

Art.3) L' Associazione non ha scopo di lucro e persegue i suoi fini sociali attraverso l' esercizio, la promozione e la ricerca di attività culturali, artistiche, ricreative anche fisiche, sportive e alimentari, volte alla formazione e al miglioramento della persona in tutti i suoi aspetti sia fisico, biofisico e spirituale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita e delle espressione dell'essere umano:

·        per quanto compete le attività artistiche, a tal fine, l' Associazione potrà organizzare mostre, concorsi, premi, seminari, convegni, corsi di formazione e altro al fine di promuovere l’Arte come momento di crescita della singola persona o dell’ambiente sociale in tutte le sue più variegate forme;

·        per quanto compete l'attività culturale, a tal fine, l’Associazione potrà organizzare e gestire seminari, manifestazioni e corsi di crescita e conoscenza interiori, sia in gruppo che singolarmente, fatti anche da altre associazioni similari, volti a migliorare la qualità della vita delle persone; con possibilità di sedute/trattamenti rilassanti e/o meditativi.

·        per quanto compete le attività fisiche e studio della alimentazione, a tal fine, l’Associazione potrà organizzare e gestire manifestazioni, corsi di formazione o di pratica fisica e alimentare in tutte le sue forme, presso le proprie sedi o in altre associazioni similari, in gruppo o singolarmente;

·        per quanto compete l'attività sportiva, a tal fine, l' Associazione provvederà all’avviamento allo sport agonistico nelle discipline dilettantistiche scelte ogni volta in base alle capacità di insegnamento dall’Associazione, con preponderanza verso le discipline orientali, per le quali l’Associazione accetterà e applicherà lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.

·        per quanto compete l'attività ricreativa, a tal fine, l’Associazione potrà organizzare iniziative anche turistiche, incontri e manifestazioni atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di socialità, di svago, di sviluppo e di riposo dei Soci.

L' Associazione inoltre:

·        allo scopo di propria propaganda, permetterà ai Soci, sentito il parere di uno dei membri del Consiglio Direttivo, di invitare terze persone, alle quali dimostrare i servizi offerti dall’Associazione;

·        per migliorare ed incrementare le proprie operatività, potrà ai Soci consìgliare o mettere in vendita prodotti, che per le loro caratteristiche congenite ed insite qualità, siano naturale compendio e completamento dell’orientamento filosofico;

·        solo se marginali o strettamente connesse o necessarie al rag- giungimento dello scopo sociale, potrà compiere anche attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliare;

·        solo se si dovessero rendere utili all 'interesse generale, a tal scopo potrà vendere, acquistare, ipotecare dare e prendere in locazione beni mobili ed immobili e fare operazioni di credito e bancarie;

·        potrà partecipare o associarsi ad altre associazioni aventi oggetti sociali analoghi, affini o complementari al proprio.

Infine l’Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art.4) L' Associazione ha durata illimitata, ma l' Assemblea potrà deliberarne lo scioglimento o l’estinzione, o la liquidazione come stabilito dall’ art.27 .

 

TITOLO II°

Patrimonio - Entrate - Quota Associativa

Art.5) Il patrimonio dell’Associazione è formato dal fondo comune di dotazione, che è costituito:

·        inizialmente dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai Soci Fondatori nei modi e nei tempi stabiliti dal consiglio direttivo;

·        negli esercizi futuri sarà di volta in volta integrato dai versamenti minimi (Quota Associativa) e/o dagli apporti fatti da nuovi soci all' atto della adesione o all 'inizio di ogni esercizio per tutti gli altri Soci, integrato dagli avanzi o disavanzi netti della gestione corrente, comunque tale fondo non potrà mai scendere sotto il valore nominale di 500 (cinquecento Euro);

·        dai beni mobili ed immobili da essa acquistati con il fondo comune o che le pervengono a qualsiasi titolo attraverso elargizioni, lasciti, donazioni o contributi da parte di società, enti pubblici e privati, o persone fisiche;

I creditori dell’Associazione possono vantare pretese sul fondo comune; nulla possono pretendere, invece, i creditori personali degli associati e ne gli associati possono assumere obbligazioni verso terzi se non in forza di una procura speciale del Consiglio Direttivo.

Art.6) Per il conseguimento dei suoi fini l’Associazione dispone delle seguenti risorse:

·        dei versamenti, della Quota Associativa e dei ulteriori contributi a fondo perduto, effettuati dai Soci Fondatori e da tutti coloro che successivamente aderiscono all’Associazione;

·        dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

·        degli introiti realizzati dalle attività svolte per il raggiungimento dello scopo sociale;

·        dai proventi derivanti da attività commerciali o prodotti marginali, che saranno iscritte su una voce a parte del Rendiconto;

·        dei contributi, le elargizioni liberali in denaro, le donazioni o lasciti erogate da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e/o società;

·        dalle. eventuali quote specifiche, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, che gli associati devono versare per usufruire dei servizi previsti di anno in anno in conformità ai fini istituzionali, quale contributo alle spese di gestione specifiche alle varie iniziative, ai corsi o alI' avviamento allo sport dilettantistico, ecc…;

·        essa può inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti di natura commerciale, nei limiti previsti dall’oggetto sociale.

Art.7) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la Quota Associativa minima da versarsi obbligatoriamente da parte di tutti i Soci, o:

·        all’atto dell’adesione all’Associazione per chi intende aderire per la prima volta alla stessa;

·        all’inizio di ogni nuovo esercizio per chi intende confermare la propria adesione.

Inoltre:

·        l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente;

·        è, comunque, facoltà dei Soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;

·        i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato Quota Associativa e sono comunque a fondo perduto; e quindi in nessun caso, né in caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione;

·        le quote associative non sono rivalutabili ne sono trasmissibili a terzi, se non per causa di morte;

·        il mancato versamento della Quota Associativa minima annuale entro un mese dalla scadenza, comporta automaticamente la decadenza del socio, ma lo stesso in un secondo momento può fare richiesta di nuova adesione.

 

TITOLO III°

Soci -Adesione -Accettazione –Recesso

Art.8) I Soci dell ' Associazione si distinguono in:

  • Soci Fondatori; sono coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione, il loro numero non deve essere inferiore a 9 (nove) e la qualifica di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti agli altri Soci;

  • Soci Effettivi; sono coloro che domandano di fare parte dell’Associazione, nel corso della sua esistenza, per partecipare espressamente oltre che alla vita sociale anche alle attività e ai servizi svolti dall’Associazione;

  • Soci Aderenti; sono coloro che intendono contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali, partecipare alla vita sociale, oppure mediante contributi straordinari agevolano il potenziamento dell’Associazione.

Art.9) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, ciò comporta per l’associato il diritto di partecipare alle sedute dell’Assemblea dei Soci. Possono associarsi tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dall’atto costitutivo o appartengono alla categoria rappresentata dalla associazione stessa. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, contestualmente versare la Quota Associativa e per Consapevole accettazione, assumere l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e condividere in modo chiaro gli scopi. Inoltre si impegna in particolare:

  • ad astenersi a porre in essere attività contrarie allo Scopo sociale, o comunque idonee a creare pregiudizio o ad ostacolare il proseguimento dei predetti scopi da parte dell’Associazione;

  • ad osservare, con lealtà e disciplina lo statuto, le norme e i regolamenti interni decisi dal Consiglio Direttivo per accedere e usufruire dei servizi e delle attività programmate dalla Associazione;

  • a partecipare secondo la propria qualifica di Socio alla vita sociale, alle attività, alle manifestazioni, agl’incontri e al conseguimento dello Scopo dell’Associazione;

  • a contribuire alle necessità economiche sociali;

  • a non aderire ad altre Autorità che non siano quelle Sociali o nel caso di svolgimento delle attività sportive dilettantistiche anche a quelle Federali, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione.

  • Preso atto, che l’Associazione, per il Suo carattere sperimentale e le sue vaste possibilità di attivare servizi non eterogenei tra di loro e molti di questi solo in un uno stato marginale, si troverà sempre nella impossibilità di attuare una assoluta copertura assicurativa su rischi così vasti e al tempo stesso improbabili, se non con un spesa tale da intaccare le risorse e impedire di fatto l’attività e l’attuazione dei fini istituzionali, ogni Socio si farà carico di informarsi sulle polizze assicurative messe in atto e dei rischi coperti dall’Associazione e per tutti gli altri eventuali rischi, pericoli, danni alle persone o a cose che potessero verificarsi in qualunque attività, servizi e manifestazioni organizzate, gestite o di sola partecipazione da parte dell’Associazione, egli dovrà manlevare ed esonerare l’Associazione da ogni responsabilità in conseguenza ad infortuni o danni di qualsiasi natura che ad esso potessero derivare.

La violazione a tali disposizioni causa, quando accertato, la revoca della qualifica di Socio nelle modalità stabilite dall'art.10.

 

Art.10) Il Consiglio Direttivo deve provvedere, se tutto è in regola con le norme, alla accettazione o al rigetto delle domande di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme relative alla sospensione feriali dei termini giudiziari), comunicare per iscritto all'interessato l'esito della votazione e ratificare la decisione entro la prima convocazione utile dell’Assemblea.

Art.11) Chiunque aderisce alI' Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno solare in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno 3 (tre) mesi prima di tale scadenza. E' considerato recesso anche il Socio che di fatto si allontana dall’Associazione, disinteressandosi dell’attività sociale, che viola lo statuto o le disposizioni previste dall'articolo 8. In presenza di tali gravi motivi, occorre la delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall’Assemblea dei Soci. L’esclusione ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla notifica di tale provvedimento, il quale deve contenere per scritto le motivazioni. Nel caso in cui Socio non condivida le ragioni di decadenza, entro lo stesso termine di ratifica di recesso, può presentare motivazione scritta all’Assemblea, che avrà il potere di deliberare in merito; in tal caso l’efficacia della delibera è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.

 

Titolo IV°

Organi dell’Associazione

Art.12) Sono Organi dell' Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Presidente.

L' Assemblea: poteri, convocazione, voto, validità, delibere

Art.13) L’Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione, è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Effettivi e dai Soci Aderenti, è indetta dal Consiglio Direttivo, presieduta dal Presidente e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo. L’assemblea in particolare ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo e delibera:

·        gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

·        le modifiche al presente Statuto;

·        la fusione, l’assorbimento o la partecipazione ad altre Associazioni;

·        sull’eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

·        lo scioglimento, la estinzione, la liquidazione dell’Associazione, la nomina dei Liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

·        le vertenze di esclusione dei Soci per gravi motivi in caso di contestazione;

·        il rendiconto e relazione annuale preventiva e consuntiva;

·        elegge tra Soci aventi diritto al voto i membri del Consiglio Direttivo così pure ha diritto di revoca.

Art.14) L' Assemblea si riunisce:

·        in seduta ordinaria, una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio finito, del preventivo di bilancio dell'anno in corso e della relativa relazione del Consiglio Direttivo e provvede, ogni quadriennio nella stessa seduta per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

·        in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta sottoscritta e motivata avanzata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

La comunicazione di convocazione deve essere applicata mediante affissione nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

Art.15) Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio, ciò comporta per l’associato di minore età il diritto, al momento della adesione, di nominare un famigliare maggiorenne protempore a sua rappresentanza fino al conseguimento della maggiore età. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo che non avranno alcun limite circa il numero delle deleghe di rappresentanza. Non possono partecipare all’Assemblea coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari temporanee ancora in corso di esecuzione o che non sono in regola con le quote associative.

Art.16) L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione, mezzora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti, tranne che per:

  • lo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, in cui occorre la maggioranza qualificata di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

  • le modifiche dello Statuto Sociale, in cui è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci.

Art.17) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, escluso gli astenuti, e non può deliberare sull’amministrazione dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono essere depositate presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci o di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, in questo ultimo caso sentito il parere favorevole di uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo: poteri, durata, convocazione, validità

Art.18) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, a cui spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quello che lo Statuto o la Legge riservano all’Assemblea. Esso è composto da almeno 5 (cinque) fino a 15 (quindici) membri, al termine di ogni sua elezione da parte dell’Assemblea, si riunisce in seduta e nomina tra gli eletti il Presidente e su proposta dello stesso i Vice Presidenti in numero massimo di 5 (cinque ). Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, amministra il patrimonio e le risorse sociali, la custodia dei beni mobili ed immobili e delibera:

·        sull’ammontare annuo della Quota Associativa e delle quote specifiche per usufruire dei beni e servizi e la loro possibile dilazione mensile;

·        sulle domande di ammissione o dismissione dei Soci;

·        sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;

·        sui preventivi e dei consuntivi di spese e delle entrate;

·        sulla valutazione dei risultati di ciascuna attività;

·        le affiliazioni alle federazioni sportive dilettantistiche, e la partecipazione o meno a gare, tornei o manifestazioni;

·        il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, con relative relazioni;

·        le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti;

·        ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità e urgenza dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni e commissari, delegare o distribuire in tutto o in parte le sue funzioni, la sua rappresentanza, i poteri di firma, a uno o più membri del Comitato e agli associati o a terzi conferire incarichi, mansioni o attività settoriali, specificandone i compiti, i doveri, le eventuali spese autorizzate e retribuzioni anche sotto la forma di associato, collaboratore o lavoratore subordinato.

Art.19) Il mandato di tutte le cariche dura 4 (quattro) anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare e il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei Soci. Detta Assemblea, che provvederà alla nuova elezione dello Stesso, deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve aver luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte da un Vice Presidente.

Art.20) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima mediante comunicazione scritta, teiefonica o verbale in seduta ordinaria, almeno 3 (tre) volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria e comunque:

·        entro il 30 novembre, per la predisposizione del bilancio di verifica per esercizio in corso e il preventivo per l'esercizio successivo;

·        entro il 31 marzo, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo;

·        entro il 28 febbraio, per predisporre ed ufficializzare le attività, i servizi, gli incarichi, le Quote Associative, le quote di adesione aggiuntive e la loro dilazione, le altre entrate, le spese autorizzate, le coperture alle spese e tutto quanto necessario per attuare il preventivo di esercizio, da sottoporre alI' approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo.

Art.21) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei suoi presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente: poteri,

Art.22) Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio per il Fondo di Dotazione e per le sue obbligazioni assunte per conto dell’Associazione e non è investito dalla rappresentanza dei singoli Soci. Per le obbligazioni assunte dai Vice Presidenti od altri membri del Consiglio Direttivo che agiscono per procura, in qualità di rappresentante dell’Associazione, i terzi possono farsi valere le loro ragioni sul Fondo comune o nei confronti dei singoli fideiussori i quali rispondono personalmente e solidamente. Al Presidente, tra l'altro:

·        dà esecuzione alle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque, riferisce circa l’attività compiuta;

·        in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione dei provvedimenti;

·        convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e viene assistito da un Segretario da lui di volta in volta nominato, ne cura l' esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell' Associazione;

·        verifica l' osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

·        cura, assistito anche da terzi, la predisposizione del bilancio preventivo e rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e poi all’Assemblea corredandolo di idonee relazioni. Uno dei Vice presidenti sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

 

TITOLO V°

Libri – esercizio - rendiconto - avanzi di gestione

Art.23) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.

Art.24) L 'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art.25) Alla fine di ogni esercizio a cura del Presidente e del Consiglio Direttivo sarà redatto il rendiconto economico e finanziario, che deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art.26) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e ha l’obbligo di destinare tali utili o avanzi di gestione al fondo comune di dotazione o di impiegarli solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO Vl°

Sanzioni disciplinari - Estinzione - disposizione finali

Art.27) A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

·        l' ammonizione;

·        la sospensione;

·        la radiazione.

Le sanzioni disciplinari fatte per iscritto sono tutte deliberate dal Consiglio Direttivo, ma per la  radiazione occorre la ratifica dell’Assemblea. Tutte le sanzioni disciplinari, in caso di competenza sportiva devono essere comunicate alla federazione tramite il Comitato Regionale Competente.

Art.28) L’Associazione si estingue, quando il suo patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi o si scioglie per volontà della maggioranza dei Soci secondo l’art.16 e può seguire la sua messa in liquidazione con la nomina di uno o più Liquidatori tra i membri del Consiglio Direttivo o anche dei Soci. Per questi motivi o per qualunque altra causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all' Art.3, punto 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.29) Per tutto quanto non contemplato nel seguente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di enti non commerciali senza fini di lucro, contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art.30) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accetta tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti, per il semplice fatto di essere ammesso all’Associazione.

 

   

Il gruppo di Alkaest