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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Nell'anno millenovecentonovantotto, il giorno sei
del mese di ottobre.
Tra i
sottoscritti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
si
conviene e stipula quanto segue:------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 1
- E' costituita tra i comparenti una Associazione
Culturale con la seguente denominazione “Associazione
Culturale ALKAEST”, che potrà essere denominata
brevemente “Associazione Alkaest”.
------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 2
- L'
Associazione ha sede in Città di Castello (PG),
Corso Vittorio Emanuele n.27.--
ARTICOLO 3
- La
durata della Associazione è fissata a tempo
indeterminato.
ARTICOLO 4
- L'
Associazione non ha scopo di lucro e persegue i suoi
fini sociali attraverso l’esercizio, la promozione e
la ricerca di attività culturali, artistiche,
ricreative anche fisiche, sportive e alimentari,
volte alla formazione e al miglioramento della
persona in tutti i suoi aspetti sia fisico,
biofisico e spirituale al fine di favorire il
miglioramento delle condizioni di vita e delle
espressioni dell'essere umano:
-----------------------------------------------------------------------------------per
quanto compete le attività artistiche, a tal fine,
l’Associazione potrà organizzare mostre, concorsi,
premi, seminari, convegni, corsi di fornlazione e
altro al fine di promuovere l' Arte come momento di
crescita della singola persona o dell’ambiente
sociale in tutte le sue più variegate forme;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
per
quanto compete l' attività culturale, a tal fine, l'
Associazione potrà organizzare e gestire seminari,
manifestazioni e corsi di crescita e conoscenza
interiori, sia in gruppo che singolarmente, fatti
anche da altre associazioni similari, volti a
migliorare la qualità della vita delle persone; con
possibilità di sedute/trattamenti rilassanti e/o
meditativi.--------------------------------------------
per
quanto compete le attività fisiche e studio della
alimentazione, a tal fine, l’Associazione potrà
organizzare e gestire manifestazioni, tornei, corsi
di formazione o di pratica fisica e alimentare in
tutte le sue forme, presso le proprie sedi o in
altre associazioni similari, in gruppo o
singolarmente;-per quanto compete l' attività
sportiva, a tal fine, l’Associazione provvederà
all’avviamento allo sport agonistico nelle
discipline dilettantistiche scelte ogni volta in
base alle capacità di insegnamento
dall’Associazione, con preponderanza verso le
discipline orientali, per le quali l’Associazione
accetterà e applicherà lo statuto, i regolamenti e
le disposizioni emanate dai competenti organi
federali.------------------------------------------------------------
per
quanto compete l' attività ricreativa, a tal fine,
l' Associazione potrà organizzare iniziative anche
turistiche, incontri e manifestazioni atte a
soddisfare le esigenze di conoscenza, di socialità,
di svago, di sviluppo e di riposo dei Soci.-----
ARTICOLO 5
- Sono
organi dell' Associazione:
------------------------------------------------------------
a)
L'
Assemblea dei Soci,------------------------------------------------------------------------------------
b)
Il
Consiglio Direttivo;
------------------------------------------------------------------------------------
c)
Il
Presidente;
----------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 6
- a
Comporre il Consiglio Direttivo, per i primi cinque
anni, vengono nominati i signori; Pettinari Sandra,
Picozzi Paolo, Manni Flavio; come sopra meglio
generalizzati.--------------
Il
Consiglio Direttivo così composto nomina quale
Presidente la Signora Pettinari Sandra, come
Vicepresidente Picozzi Paolo e come Segretario Manni
Flavio; come sopra meglio generalizzati.----
ARTICOLO 7
– l’Associazione è retta dallo Statuto che, composto
di n.30 (trenta) articoli, si allega al presente
atto sotto la lettera "A", per formare parte
integrante e sostanziale, che dai medesimi viene
approvato e sottoscritto.-----------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 8
- il
primo bilancio si chiuderà al 31 Dicembre 1998.--------------------------------------
LETTERA "A" al n____di repertorio
STATUTO
TITOLO
1°
Denominazione - Sede - Oggetto – Durata.
Art.l)
E'
costituita una Associazione culturale sotto la
denominazione "Associazione culturale ALKAEST", che
potrà più brevemente essere denominata "Associazione
Alkaest".
Art.2)
L' Associazione ha sede in Città di Castello (PG),
in Corso Vittorio Emanuele n. 27 e potrà avere altre
sedi secondarie.
Art.3)
L'
Associazione non ha scopo di lucro e persegue i suoi
fini sociali attraverso l' esercizio, la promozione
e la ricerca di attività culturali, artistiche,
ricreative anche fisiche, sportive e alimentari,
volte alla formazione e al miglioramento della
persona in tutti i suoi aspetti sia fisico,
biofisico e spirituale al fine di favorire il
miglioramento delle condizioni di vita e delle
espressione dell'essere umano:
·
per
quanto compete le attività artistiche, a tal fine,
l' Associazione potrà organizzare mostre, concorsi,
premi, seminari, convegni, corsi di formazione e
altro al fine di promuovere l’Arte come momento di
crescita della singola persona o dell’ambiente
sociale in tutte le sue più variegate forme;
·
per
quanto compete l'attività culturale, a tal fine,
l’Associazione potrà organizzare e gestire seminari,
manifestazioni e corsi di crescita e conoscenza
interiori, sia in gruppo che singolarmente, fatti
anche da altre associazioni similari, volti a
migliorare la qualità della vita delle persone; con
possibilità di sedute/trattamenti rilassanti e/o
meditativi.
·
per
quanto compete le attività fisiche e studio della
alimentazione, a tal fine, l’Associazione potrà
organizzare e gestire manifestazioni, corsi di
formazione o di pratica fisica e alimentare in tutte
le sue forme, presso le proprie sedi o in altre
associazioni similari, in gruppo o singolarmente;
·
per
quanto compete l'attività sportiva, a tal fine, l'
Associazione provvederà all’avviamento allo sport
agonistico nelle discipline dilettantistiche scelte
ogni volta in base alle capacità di insegnamento
dall’Associazione, con preponderanza verso le
discipline orientali, per le quali l’Associazione
accetterà e applicherà lo statuto, i regolamenti e
le disposizioni emanate dai competenti organi
federali.
·
per
quanto compete l'attività ricreativa, a tal fine,
l’Associazione potrà organizzare iniziative anche
turistiche, incontri e manifestazioni atte a
soddisfare le esigenze di conoscenza, di socialità,
di svago, di sviluppo e di riposo dei Soci.
L'
Associazione inoltre:
·
allo
scopo di propria propaganda, permetterà ai Soci,
sentito il parere di uno dei membri del Consiglio
Direttivo, di invitare terze persone, alle quali
dimostrare i servizi offerti dall’Associazione;
·
per
migliorare ed incrementare le proprie operatività,
potrà ai Soci consìgliare o mettere in vendita
prodotti, che per le loro caratteristiche congenite
ed insite qualità, siano naturale compendio e
completamento dell’orientamento filosofico;
·
solo se
marginali o strettamente connesse o necessarie al
rag- giungimento dello scopo sociale, potrà compiere
anche attività commerciali, finanziarie, mobiliari
ed immobiliare;
·
solo se
si dovessero rendere utili all 'interesse generale,
a tal scopo potrà vendere, acquistare, ipotecare
dare e prendere in locazione beni mobili ed immobili
e fare operazioni di credito e bancarie;
·
potrà
partecipare o associarsi ad altre associazioni
aventi oggetti sociali analoghi, affini o
complementari al proprio.
Infine
l’Associazione è estranea ad ogni questione
politica, religiosa e razziale.
Art.4)
L'
Associazione ha durata illimitata, ma l' Assemblea
potrà deliberarne lo scioglimento o l’estinzione, o
la liquidazione come stabilito dall’ art.27 .
TITOLO
II°
Patrimonio - Entrate - Quota Associativa
Art.5)
Il patrimonio dell’Associazione è formato dal fondo
comune di dotazione, che è costituito:
·
inizialmente dai versamenti e/o dagli apporti
effettuati dai Soci Fondatori nei modi e nei tempi
stabiliti dal consiglio direttivo;
·
negli
esercizi futuri sarà di volta in volta integrato dai
versamenti minimi (Quota Associativa) e/o dagli
apporti fatti da nuovi soci all' atto della adesione
o all 'inizio di ogni esercizio per tutti gli altri
Soci, integrato dagli avanzi o disavanzi netti della
gestione corrente, comunque tale fondo non potrà mai
scendere sotto il valore nominale di
€
500 (cinquecento Euro);
·
dai beni
mobili ed immobili da essa acquistati con il fondo
comune o che le pervengono a qualsiasi titolo
attraverso elargizioni, lasciti, donazioni o
contributi da parte di società, enti pubblici e
privati, o persone fisiche;
I
creditori dell’Associazione possono vantare pretese
sul fondo comune; nulla possono pretendere, invece,
i creditori personali degli associati e ne gli
associati possono assumere obbligazioni verso terzi
se non in forza di una procura speciale del
Consiglio Direttivo.
Art.6)
Per il conseguimento dei suoi fini l’Associazione
dispone delle seguenti risorse:
·
dei
versamenti, della Quota Associativa e dei ulteriori
contributi a fondo perduto, effettuati dai Soci
Fondatori e da tutti coloro che successivamente
aderiscono all’Associazione;
·
dei
redditi derivanti dal suo patrimonio;
·
degli
introiti realizzati dalle attività svolte per il
raggiungimento dello scopo sociale;
·
dai
proventi derivanti da attività commerciali o
prodotti marginali, che saranno iscritte su una voce
a parte del Rendiconto;
·
dei
contributi, le elargizioni liberali in denaro, le
donazioni o lasciti erogate da parte di enti
pubblici e privati, persone fisiche e/o società;
·
dalle.
eventuali quote specifiche, stabilite annualmente
dal Consiglio Direttivo, che gli associati devono
versare per usufruire dei servizi previsti di anno
in anno in conformità ai fini istituzionali, quale
contributo alle spese di gestione specifiche alle
varie iniziative, ai corsi o alI' avviamento allo
sport dilettantistico, ecc…;
·
essa può
inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la
conclusione, con terzi, di contratti di natura
commerciale, nei limiti previsti dall’oggetto
sociale.
Art.7)
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la
Quota Associativa minima da versarsi
obbligatoriamente da parte di tutti i Soci, o:
·
all’atto
dell’adesione all’Associazione per chi intende
aderire per la prima volta alla stessa;
·
all’inizio di ogni nuovo esercizio per chi intende
confermare la propria adesione.
Inoltre:
·
l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle
quote di cui al punto precedente;
·
è,
comunque, facoltà dei Soci dell’Associazione di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli
originari;
·
i
versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo
come sopra determinato Quota Associativa e sono
comunque a fondo perduto; e quindi in nessun caso,
né in caso di scioglimento o estinzione
dell’Associazione né in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione
dall’Associazione, può farsi luogo alla richiesta di
quanto versato all’Associazione a titolo di
versamento al fondo di dotazione;
·
le quote
associative non sono rivalutabili ne sono
trasmissibili a terzi, se non per causa di morte;
·
il
mancato versamento della Quota Associativa minima
annuale entro un mese dalla scadenza, comporta
automaticamente la decadenza del socio, ma lo stesso
in un secondo momento può fare richiesta di nuova
adesione.
TITOLO
III°
Soci
-Adesione -Accettazione –Recesso
Art.8)
I Soci
dell ' Associazione si distinguono in:
-
Soci Fondatori; sono coloro che partecipano alla
costituzione dell’originario fondo di dotazione
dell’Associazione, il loro numero non deve
essere inferiore a 9 (nove) e la qualifica di
Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o
doveri diversi da quelli attribuiti agli altri
Soci;
-
Soci Effettivi; sono coloro che domandano di
fare parte dell’Associazione, nel corso della
sua esistenza, per partecipare espressamente
oltre che alla vita sociale anche alle attività
e ai servizi svolti dall’Associazione;
-
Soci Aderenti; sono coloro che intendono
contribuire alla realizzazione dei fini
istituzionali, partecipare alla vita sociale,
oppure mediante contributi straordinari
agevolano il potenziamento dell’Associazione.
Art.9)
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
ciò comporta per l’associato il diritto di
partecipare alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
Possono associarsi tutti coloro che sono in possesso
dei requisiti richiesti dall’atto costitutivo o
appartengono alla categoria rappresentata dalla
associazione stessa. Chi intende aderire
all’Associazione deve rivolgere espressa domanda
scritta al Consiglio Direttivo, contestualmente
versare la Quota Associativa e per Consapevole
accettazione, assumere l'obbligo di osservare lo
Statuto ed i Regolamenti Sociali e condividere in
modo chiaro gli scopi. Inoltre si impegna in
particolare:
-
ad
astenersi a porre in essere attività contrarie
allo Scopo sociale, o comunque idonee a creare
pregiudizio o ad ostacolare il proseguimento dei
predetti scopi da parte dell’Associazione;
-
ad
osservare, con lealtà e disciplina lo statuto,
le norme e i regolamenti interni decisi dal
Consiglio Direttivo per accedere e usufruire dei
servizi e delle attività programmate dalla
Associazione;
-
a
partecipare secondo la propria qualifica di
Socio alla vita sociale, alle attività, alle
manifestazioni, agl’incontri e al conseguimento
dello Scopo dell’Associazione;
-
a
contribuire alle necessità economiche sociali;
-
a
non aderire ad altre Autorità che non siano
quelle Sociali o nel caso di svolgimento delle
attività sportive dilettantistiche anche a
quelle Federali, per la risoluzione di
controversie di qualsiasi natura, connesse
all’attività espletata nell’ambito
dell’Associazione.
-
Preso atto, che l’Associazione, per il Suo
carattere sperimentale e le sue vaste
possibilità di attivare servizi non eterogenei
tra di loro e molti di questi solo in un uno
stato marginale, si troverà sempre nella
impossibilità di attuare una assoluta copertura
assicurativa su rischi così vasti e al tempo
stesso improbabili, se non con un spesa tale da
intaccare le risorse e impedire di fatto
l’attività e l’attuazione dei fini
istituzionali, ogni Socio si farà carico di
informarsi sulle polizze assicurative messe in
atto e dei rischi coperti dall’Associazione e
per tutti gli altri eventuali rischi, pericoli,
danni alle persone o a cose che potessero
verificarsi in qualunque attività, servizi e
manifestazioni organizzate, gestite o di sola
partecipazione da parte dell’Associazione, egli
dovrà manlevare ed esonerare l’Associazione da
ogni responsabilità in conseguenza ad infortuni
o danni di qualsiasi natura che ad esso
potessero derivare.
La
violazione a tali disposizioni causa, quando
accertato, la revoca della qualifica di Socio nelle
modalità stabilite dall'art.10.
Art.10)
Il Consiglio Direttivo deve provvedere, se tutto è
in regola con le norme, alla accettazione o al
rigetto delle domande di ammissione entro 90
(novanta) giorni dal loro ricevimento (per il
computo di detto periodo si applicano le norme
relative alla sospensione feriali dei termini
giudiziari), comunicare per iscritto all'interessato
l'esito della votazione e ratificare la decisione
entro la prima convocazione utile dell’Assemblea.
Art.11)
Chiunque aderisce alI' Associazione può in qualsiasi
momento notificare per iscritto al Consiglio
Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei
partecipanti all’Associazione stessa; il recesso ha
efficacia con lo scadere dell’anno solare in cui è
stato notificato, purché la comunicazione sia stata
fatta almeno 3 (tre) mesi prima di tale scadenza. E'
considerato recesso anche il Socio che di fatto si
allontana dall’Associazione, disinteressandosi
dell’attività sociale, che viola lo statuto o le
disposizioni previste dall'articolo 8. In presenza
di tali gravi motivi, occorre la delibera del
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
ratificata dall’Assemblea dei Soci. L’esclusione ha
effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla
notifica di tale provvedimento, il quale deve
contenere per scritto le motivazioni. Nel caso in
cui Socio non condivida le ragioni di decadenza,
entro lo stesso termine di ratifica di recesso, può
presentare motivazione scritta all’Assemblea, che
avrà il potere di deliberare in merito; in tal caso
l’efficacia della delibera è sospesa fino alla
pronuncia dell’Assemblea.
Titolo
IV°
Organi dell’Associazione
Art.12)
Sono
Organi dell' Associazione:
-
L’Assemblea dei Soci;
-
Il
Consiglio Direttivo;
-
Il
Presidente.
L'
Assemblea: poteri, convocazione, voto, validità,
delibere
Art.13)
L’Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione, è
composta dai Soci Fondatori, dai Soci Effettivi e
dai Soci Aderenti, è indetta dal Consiglio
Direttivo, presieduta dal Presidente e delibera
sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal
Consiglio Direttivo. L’assemblea in particolare
ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo e
delibera:
·
gli
indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
·
le
modifiche al presente Statuto;
·
la
fusione, l’assorbimento o la partecipazione ad altre
Associazioni;
·
sull’eventuale destinazione degli avanzi di gestione
comunque denominati, nonché di fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione stessa,
qualora ciò sia imposto dalla legge;
·
lo
scioglimento, la estinzione, la liquidazione
dell’Associazione, la nomina dei Liquidatori e la
devoluzione del suo patrimonio in conformità a
quanto disposto dalla legge;
·
le
vertenze di esclusione dei Soci per gravi motivi in
caso di contestazione;
·
il
rendiconto e relazione annuale preventiva e
consuntiva;
·
elegge
tra Soci aventi diritto al voto i membri del
Consiglio Direttivo così pure ha diritto di revoca.
Art.14)
L' Assemblea si riunisce:
·
in
seduta ordinaria, una volta all’anno, entro il 30
aprile, per l’approvazione del rendiconto economico
e finanziario dell’esercizio finito, del preventivo
di bilancio dell'anno in corso e della relativa
relazione del Consiglio Direttivo e provvede, ogni
quadriennio nella stessa seduta per eleggere i
componenti del Consiglio Direttivo.
·
in
seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio
Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno
oppure su richiesta sottoscritta e motivata avanzata
da almeno 1/10 (un decimo) dei
Soci.
La
comunicazione di convocazione deve essere applicata
mediante affissione nella sede sociale almeno 15
(quindici) giorni prima della data fissata e deve
contenere l’indicazione della data, dell'ora e del
luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei
lavori.
Art.15)
Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono
farsi rappresentare con delega scritta da un altro
Socio, ciò comporta per l’associato di minore età il
diritto, al momento della adesione, di nominare un
famigliare maggiorenne protempore a sua
rappresentanza fino al conseguimento della maggiore
età. Ciascun Socio non può rappresentare più di due
Soci, ad esclusione dei membri del Consiglio
Direttivo che non avranno alcun limite circa il
numero delle deleghe di rappresentanza. Non possono
partecipare all’Assemblea coloro che risultano
colpiti da sanzioni disciplinari temporanee ancora
in corso di esecuzione o che non sono in regola con
le quote associative.
Art.16)
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà dei Soci più uno, in
seconda convocazione, mezzora dopo, qualunque sia il
numero dei Soci presenti, tranne che per:
-
lo
scioglimento e liquidazione dell’Associazione,
in cui occorre la maggioranza qualificata di
almeno 3/4 (tre quarti)
dei Soci.
-
le
modifiche dello Statuto Sociale, in cui è
necessaria la maggioranza qualificata di almeno
2/3 (due terzi) dei Soci.
Art.17)
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese
con la maggioranza dei voti espressi al momento
della votazione, escluso gli astenuti, e non può
deliberare sull’amministrazione dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea, raccolte
nell’apposito libro, devono essere depositate presso
la Sede Sociale a disposizione dei Soci o di tutti
coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura, in questo ultimo caso sentito il parere
favorevole di uno dei membri del Consiglio
Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo: poteri, durata, convocazione,
validità
Art.18)
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, a
cui spettano i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione ad eccezione di quello che lo
Statuto o la Legge riservano all’Assemblea. Esso è
composto da almeno 5 (cinque) fino a 15 (quindici)
membri, al termine di ogni sua elezione da parte
dell’Assemblea, si riunisce in seduta e nomina tra
gli eletti il Presidente e su proposta dello stesso
i Vice Presidenti in numero massimo di 5 (cinque ).
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce
l’Associazione, amministra il patrimonio e le
risorse sociali, la custodia dei beni mobili ed
immobili e delibera:
·
sull’ammontare annuo della Quota Associativa e delle
quote specifiche per usufruire dei beni e servizi e
la loro possibile dilazione mensile;
·
sulle
domande di ammissione o dismissione dei Soci;
·
sull'attività da svolgere e sui programmi da
realizzare;
·
sui
preventivi e dei consuntivi di spese e delle
entrate;
·
sulla
valutazione dei risultati di ciascuna attività;
·
le
affiliazioni alle federazioni sportive
dilettantistiche, e la partecipazione o meno a gare,
tornei o manifestazioni;
·
il
rendiconto economico e finanziario consuntivo e
preventivo, con relative relazioni;
·
le
sanzioni disciplinari a carico dei soci
inadempienti;
·
ratifica
o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in
caso di eccezionale necessità e urgenza dal
Presidente.
Il
Consiglio Direttivo può nominare commissioni e
commissari, delegare o distribuire in tutto o in
parte le sue funzioni, la sua rappresentanza, i
poteri di firma, a uno o più membri del Comitato e
agli associati o a terzi conferire incarichi,
mansioni o attività settoriali, specificandone i
compiti, i doveri, le eventuali spese autorizzate e
retribuzioni anche sotto la forma di associato,
collaboratore o lavoratore subordinato.
Art.19)
Il
mandato di tutte le cariche dura 4 (quattro) anni e
comunque sino alla loro sostituzione. Qualora nel
Consiglio Direttivo si producano vacanze per
qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso
provvede a sostituire il Consigliere venuto a
mancare e il Consigliere così nominato resta in
carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, la
quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza
naturale dell'incarico. Nei casi di dimissioni del
Presidente o della maggioranza dei componenti del
Consiglio Direttivo, rimane in carica
temporaneamente il Presidente per l’ordinaria
amministrazione e per la convocazione in seduta
straordinaria dell’Assemblea dei Soci. Detta
Assemblea, che provvederà alla nuova elezione dello
Stesso, deve essere convocata entro 60 (sessanta)
giorni e deve aver luogo nei successivi 30 (trenta)
giorni. Nel caso di assenza definitiva del
Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte
da un Vice Presidente.
Art.20)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente,
almeno 8 (otto) giorni prima mediante comunicazione
scritta, teiefonica o verbale in seduta ordinaria,
almeno 3 (tre) volte all'anno oppure, su richiesta
motivata della maggioranza dei suoi componenti, in
seduta straordinaria e comunque:
·
entro il
30 novembre, per la predisposizione del bilancio di
verifica per esercizio in corso e il preventivo per
l'esercizio successivo;
·
entro il
31 marzo, per la predisposizione del rendiconto
economico e finanziario dell’esercizio precedente da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il
30 aprile successivo;
·
entro il
28 febbraio, per predisporre ed ufficializzare le
attività, i servizi, gli incarichi, le Quote
Associative, le quote di adesione aggiuntive e la
loro dilazione, le altre entrate, le spese
autorizzate, le coperture alle spese e tutto quanto
necessario per attuare il preventivo di esercizio,
da sottoporre alI' approvazione dell’Assemblea entro
il 30 aprile successivo.
Art.21)
Per la validità delle riunioni è richiesta la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le
delibere sono prese a maggioranza semplice dei suoi
presenti; in caso di parità dei voti, prevale il
voto del Presidente.
Il
Presidente: poteri,
Art.22)
Al Presidente dell’Associazione spetta la
rappresentanza legale dell’Associazione stessa di
fronte ai terzi e anche in giudizio per il Fondo di
Dotazione e per le sue obbligazioni assunte per
conto dell’Associazione e non è investito dalla
rappresentanza dei singoli Soci. Per le obbligazioni
assunte dai Vice Presidenti od altri membri del
Consiglio Direttivo che agiscono per procura, in
qualità di rappresentante dell’Associazione, i terzi
possono farsi valere le loro ragioni sul Fondo
comune o nei confronti dei singoli fideiussori i
quali rispondono personalmente e solidamente. Al
Presidente, tra l'altro:
·
dà
esecuzione alle direttive emanate dall’Assemblea e
dal Consiglio Direttivo, al quale comunque,
riferisce circa l’attività compiuta;
·
in casi
eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente
può anche provvedere su materie di competenza del
Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue
decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo
nella prima riunione utile, e, comunque, non oltre
90 (novanta) giorni dalla emissione dei
provvedimenti;
·
convoca
e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e
viene assistito da un Segretario da lui di volta in
volta nominato, ne cura l' esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell' Associazione;
·
verifica
l' osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
·
cura,
assistito anche da terzi, la predisposizione del
bilancio preventivo e rendiconto economico
finanziario consuntivo da sottoporre per
l'approvazione al Consiglio Direttivo, e poi
all’Assemblea corredandolo di idonee relazioni. Uno
dei Vice presidenti sostituisce il Presidente nel
caso in cui questi sia impedito all’esercizio delle
proprie funzioni.
TITOLO V°
Libri
– esercizio - rendiconto - avanzi di gestione
Art.23)
Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l’Associazione tiene i libri dei verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.
Art.24)
L 'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si
chiude entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art.25)
Alla fine di ogni esercizio a cura del Presidente e
del Consiglio Direttivo sarà redatto il rendiconto
economico e finanziario, che deve restare
depositato, a disposizione dei soci, presso la sede
nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea
convocata per la sua approvazione.
Art.26)
All’Associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante
la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge e ha l’obbligo di destinare tali utili o
avanzi di gestione al fondo comune di dotazione o di
impiegarli solo per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
TITOLO
Vl°
Sanzioni disciplinari - Estinzione - disposizione
finali
Art.27)
A
carico dei soci che vengono meno ai doveri verso
l’Associazione e ad una condotta conforme ai
principi della lealtà, probità e rettitudine
sportiva, possono essere adottate le seguenti
sanzioni disciplinari:
·
l'
ammonizione;
·
la
sospensione;
·
la
radiazione.
Le
sanzioni disciplinari fatte per iscritto sono tutte
deliberate dal Consiglio Direttivo, ma per la
radiazione occorre la ratifica dell’Assemblea. Tutte
le sanzioni disciplinari, in caso di competenza
sportiva devono essere comunicate alla federazione
tramite il Comitato Regionale Competente.
Art.28)
L’Associazione si estingue, quando il suo patrimonio
è diventato insufficiente rispetto agli scopi o si
scioglie per volontà della maggioranza dei Soci
secondo l’art.16 e può seguire la sua messa in
liquidazione con la nomina di uno o più Liquidatori
tra i membri del Consiglio Direttivo o anche dei
Soci. Per questi motivi o per qualunque altra causa,
l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre Associazioni con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all' Art.3, punto
190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.29)
Per tutto quanto non contemplato nel seguente
Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme in
materia di enti non commerciali senza fini di lucro,
contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti in
materia.
Art.30)
Con la sottoscrizione del presente statuto se ne
accetta tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti
stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti, per il
semplice fatto di essere ammesso all’Associazione. |